Domenica 05 Settembre 2010 19:07
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COME SI OTTIENE L’ATTESTAZIONE SOA

Sintesi dei principali requisiti

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Le imprese che intendono partecipare alle gare d’appalto pubbliche per importi superiori ad euro 150.000, sono obbligate a possedere l’Attestazione SOA. La durata dell’attestazione è di anni 5, con verifica triennale. N.B. L’articolo 253 comma 9-bis del D. Lgs. n. 163/2006 prevede, fino al 3 1 dicembre 20 10, che ai fini della dimostrazione dei requisiti economico finanziari sia possibile utilizzare i migliori cinque anni degli ultimi dieci antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA (i dati utilizzabili sono relativi ai documenti fiscali depositati che ogni tipologia di impresa deve produrre) mentre i lavori eseguiti possono essere scelti all’interno dell’intero decennio (i lavori che possono essere utilizzati sono quelli eseguiti prima del contratto con la SOA).

I requisiti che l’impresa deve possedere per ottenere l’Attestazione SOA sono i seguenti:

DI ORDINE GENERALE

Cittadinanza italiana o dell’unione europea (residenza italiana per cittadini extracomunitari)
Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, rappresentanti legali e per i direttori tecnici)
Iscrizione al registro delle imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc)
Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa (assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, regolarità del DURC, ecc)
Possesso di un sistema di qualità certificato per le classifiche pari o superiori alla III

DI ORDINE SPECIALE: capacità economica, attrezzature e personale

Cifra d’affari in lavori pari al 100% delle classiffiche richieste
Capitale netto positivo nell’ultimo bilancio approvato e depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio)
Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing, o in noleggio)
Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo del personale non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio in alternativa il 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato assunto a tempo indeterminato In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della "retribuzione convenzionale INAIL"

DI ORDINE SPECIALE: capacità tecnica e direttore tecnico

Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso del titolo di studio (geometra, perito i./e., architetto, ingegnere - oppure lauree equipollenti)
per classifiche fino alla IV, può dimostrare l’idoneità anche solo attraverso l’esperienza quinquennale come responsabile di cantiere
l’idoneità a svolgere le funzioni di direttore tecnico viene riconosciuta anche ai soggetti che erano già iscritti all’ex Albo Nazionale Costruttori
il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal socio o dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno
Esecuzioni di lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% della classifica richiesta
Esecuzione di lavori di punta (scheda n. 3)



Ultimo aggiornamento 24.03.2010
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