Al via in Senato la discussione per la modifica del D.lgs. n.50/2016

Iniziata il 7 Settembre, in Commissione Lavori pubblici del Senato, la discussione del disegno di legge Delega in materia di contratti pubblici, adottato lo scorso 30 giugno dal Consiglio dei Ministri, il cui obiettivo sarà approvare la Delega determinando il perimetro entro il quale potrà agire il Governo nell’ennesima modifica al codice degli appalti.

Il testo del disegno di legge su cui il Parlamento è chiamato a discutere individua 19 tra princìpi e criteri direttivi principalmente improntati sul concetto di semplificazione, razionalizzazione della disciplina e rafforzamento dei metodi.

Si torna a parlare di clausole sociali: promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato sulla commessa e promozione delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità. Ennesimo tentativo di definire e rafforzare la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti – con l’obiettivo di ridurne il numero attualmente stimato in circa 40.000 – nonché l’individuazione di criteri di semplificazione anche per le procedure destinate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca.

I principi innovativi affrontano l’utilizzo di procedure flessibili:

– semplificazione della disciplina degli affidamenti “sotto soglia”,

– individuazione di alternative al rimedio giurisdizionale per la risoluzione delle controversie anche in materia di esecuzione del contratto.

Approvata la delega, il Governo avrà sei mesi di tempo per redigere i relativi provvedimenti attuativi: per capire l’ambizioso traguardo basti pensare che l’ultima volta il Parlamento impiegò un anno solo per discutere e approvare la delega determinando una vera “esplosione” di criteri direttivi per il Governo (passarono da una decina a settantacinque!).

L’obiettivo è che Parlamento e Governo riescano ad approvare un testo completo che possa guidare il settore senza assoggettarlo a continue modifiche di decreti frammentati e per un periodo superiore ai sei anni di attività dell’attuale codice dei contratti.

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