Domande frequenti sull’Attestazione SOA
L’Attestazione SOA consente di partecipare a tutte le gare bandite per la realizzazione di appalti pubblici. Dimostra la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, lavori con importo a base d’asta superiore a 150.000 Euro.
Per ottenere l’attestazione SOA l’impresa richiedente deve sottoscrivere un apposito contratto e dimostrare, attraverso documenti e dichiarazioni verificabili, di essere in possesso, in uno specifico arco temporale, di determinati requisiti (tecnici/economici) stabiliti dal Codice degli appalti pubblici e dalle linee guida dell’ANAC.
Alla data del 1° gennaio 2021 le SOA autorizzate dall’ANAC a rilasciare gli attestati di qualificazione SOA sono 15. La prima SOA italiana sia per fatturato che per numero di clienti è CQOP SOA Spa.
L’attestazione SOA ha validità quinquennale, con revisione triennale obbligatoria. Viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di verifica dei documenti prodotti dall’impresa richiedente secondo la vigente legislazione italiana e le linee guida emesse dall’Autorità di vigilanza ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Dopo la stipula del contratto la SOA esegue la verifica dei requisiti di qualificazione entro novanta giorni, prorogabili, per integrazioni o carenze documentali, per un periodo complessivamente non superiore ad altri 90 giorni. Dopo un periodo non superiore a 180 giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o il suo diniego.
L’attestazione SOA per Classifiche maggiori della II prevede obbligatoriamente che l’impresa disponga della certificazione del Sistema di Qualità aziendale nel settore EA28 conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Il certificato è rilasciato da organismi accreditati secondo le convenzioni internazionali europee EA (European cooperation for Accreditation).
Per ottenere l’attestazione SOA un Consorzio Stabile deve essere costituito da almeno 3 imprese in possesso dell’attestazione SOA e di specifici requisiti. La qualificazione del consorzio avviene tramite delle formule matematiche che sommano le categorie e le classifiche possedute dalle singole imprese consorziate.
Il contratto di verifica triennale va stipulato con la stessa SOA che ha rilasciato l’Attestazione in corso di validità. La pratica di revisione da parte della SOA deve essere conclusa entro 45 giorni dalla stipula del contratto, salvo eventuali sospensioni della procedura per consentire ulteriori valutazioni e verifiche entro un termine non superiore ad altri 45 giorni.
La figura del Direttore Tecnico è necessaria ed indispensabile al fine di ottenere l’Attestazione SOA e può essere identificata in una o più persone. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o di esperienza professionale consentita per le classifiche inferiori alla IV. Le persone designate non possono rivestire analogo incarico presso altre aziende.
L’articolo 10-bis del DL 21/2022 prevede che le imprese esecutrici di lavori con un importo superiore a 516.000 euro e correlati agli incentivi del 110% debbano ottenere l’Attestazione SOA.
Dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2023 le imprese dovranno dimostrare di possedere un contratto di qualificazione sottoscritto con una delle SOA autorizzate in Italia.
Terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali l’esecuzione dei lavori sarà affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto dell’Attestazione SOA.
Dal 1° aprile 2023 si prevede l’entrata in vigore il nuovo Codice degli appalti. Il nuovo Codice prevede due importanti principi:
- il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Per agevolare le imprese sarà previsto l’inserimento della clausola revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5% del costo dell’opera, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80% del maggiore onere.
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